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Segnalazioni Whistleblowing
ModenaFiere S.r.l. fornisce la possibilità a dipendenti, collaboratori, partner commerciali, fornitori e altri soggetti, di segnalare possibili irregolarità commesse da altri soggetti appartenenti all’organizzazione, che possano minacciare seriamente la reputazione stessa della società.
Lo scopo è quello di permettere alla Società di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo così alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.
Attraverso opportuni canali e modalità che garantiscono tutela e riservatezza al segnalante, tutti gli stakeholder possono così contribuire a contrastare comportamenti illeciti e diffondere la cultura dell’etica e della legalità.

Come si segnala e a chi
Chiunque venga a conoscenza diretta in ragione delle funzioni di lavoro svolto, di eventuali anomalie, gravi irregolarità o violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico di ModenaFiere, può effettuare una segnalazione – anche in forma anonima – all’Organismo di Vigilanza attraverso questi canali:
•  Posta elettronica: daniela.goldoni@ordineavvmodena.it (indirizzo leggibile unicamente dai componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza)
•  Racc.A/R: all’attenzione di Avv. Daniela Goldoni - Organismo di Vigilanza di ModenaFiere S.r.l., Corso Canal Grande n. 96, 41121 Modena.
La segnalazione verrà gestita in modo confidenziale dall’Organismo di Vigilanza, che è tenuto a non rivelare l’eventuale identità del segnalante senza il suo consenso. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione.
Le segnalazioni non possono basarsi su “mere” voci o sentito dire, ma devono contenere elementi circostanziati, utili ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati, così da permettere alla Società di procedere alle dovute verifiche.

TUTELA DEL SEGNALANTE
La segnalazione viene gestita con la massima riservatezza, secondo le modalità indicate nella apposita Procedura e l’identità del segnalante, quando dichiarata da egli stesso, non viene rivelata senza il suo consenso, fatti salvi gli obblighi di legge.

E’ inoltre vietato ogni atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e verso chi dovesse violare le misure di tutela del segnalante sono previste sanzioni disciplinari.

TUTELA DEL SEGNALATO
Il segnalato non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

Anche eventuali segnalazioni fatte in mala fede, in modo opportunistico, nonché infondate effettuate con colpa grave, sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.

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